lunedì 29 agosto 2016

TEMPI DURI PER I BRACCONIERI

ACQUE INTERNE: SCATTA LA CAMPAGNA CONTRO IL BRACCONAGGIO

Da giovedì 25 agosto 2016 sarà vita dura per i Bracconieri della pesca, sono previste multe da 4.000  a 12.000 euro, denuncia penale con detenzione da due mesi a due anni, sequestro delle attrezzature da pesca, sequestro dei mezzi di trasporto, sospensione delle attività commerciali di rivendita, risarcimento all’Ente gestore del danno materiale (calcolato in 40 € moltiplicato x la quantità numerica dei pesci catturati) per il ripristino della fauna ittica del luogo.

24 Ago 2016 -  In Italia abbiamo assistito impotenti e per anni al depauperamento del patrimonio ittico dei fiumi, con atti di bracconaggio organizzato, con prelievo di tonnellate di pesce, trafugato notte tempo e rivenduto nei paesi dell’Est europeo. I nostri corsi d’acqua fortunatamente non permettono una tale asportazione organizzata, ma comunque anche noi da anni subiamo la distruzione di piccoli torrenti con pesca illegale utilizzando la corrente elettrica o sostanze anestetiche (candeggina), che portano al totale annientamento di ogni forma di vita per diverso tempo. Una usanza ancora radicata in molti paesi dell’entroterra per catturare anguille e trote. Oppure l’utilizzo di reti tremaglio, palamiti, lenze morte, in fiumi o laghi, particolarmente in estate.
Da oggi saranno tempi duri per tutti i bracconieri delle acque interne, il Governo ha varato la Legge Nazionale n° 154 del 28/07/2016 “disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare e pesca”, che da giovedì 25 agosto 2016 sarà attuativa ed applicabile in tutti i casi di illecito elencati nell’articolo 40, e che riporto in modo semplificato:
Art. 40 Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
Viene considerato esercizio illegale della pesca, ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E’ altresì considerata esercizio illegale della pesca, se questa viene effettuata con modalità vietate dalla legge e dagli enti competenti. Ai fini della presente legge, si specifica che sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Nelle acque interne e’ vietato:
a) pescare, detenere, trasportare, commercializzare specie ittiche vietate o protette, in qualunque stadio di crescita, in violazione delle leggi vigenti; b) stordire, uccidere, catturare la fauna ittica con materiali esplosivi, corrente elettrica e sostanze tossiche o anestetiche; c) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, o deviazione anche parziale dei corpi idrici; pescare con reti,  palamiti, filacciosi o lenze morte, fucile subacqueo, fiocina, arco, balestra, retini e altri attrezzi o tecniche vietate (LR 8/14).
Sanzioni:  denuncia penale, arresto da 2 mesi a 2 anni, ammenda da 4.000 €  a 12.000 € in base alla gravità + risarcimento danno all’ente gestore pari a € 40 x ogni pesce, catturato, detenuto, trasportato o venduto. Si aggiunge il sequestro e confisca, del pescato, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nell’illecito e trasporto (barche, veicoli, ecc). In caso di vendita si aggiunge sospensione della licenza commerciale del negozio. (il pesce vivo sequestrato sarà rilasciato nel luogo dell’illecito dagli agenti verbalizzanti).
Si attendono in questi giorni ulteriori indicazioni dalla Regione Liguria, che potranno completare l’iter informativo per la vigilanza, che comunque in caso di intervento potrà applicare dette disposizioni nazionali da giovedì 25 agosto 2016.

Si ricorda che, per svolgere l’attività di pesca nelle acque interne liguri,  ci si deve munire della Licenza di Pesca (o permesso abilitativo e versamento tassa regionale) + il Tesserino Catture Regionale, conoscere e rispettare tutti gli specifici regolamenti, periodi, misure minime e attrezzi consentiti,  in riferimento alla LR 08/2014 ed ulteriori disposizioni provinciali.

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