FINALMENTE APPROVATA LA LEGGE N°154 DEL
28/07/2016 CHE CONTRASTA I BRACCONIERI NELLE ACQUE INTERNE
Di seguito
l’art. 40:
Art. 40 Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
In vigore dal 25/08/2016
Articolo 40 -
Art. 40
Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
In vigore
dal 25/08/2016
1. Al fine
di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e'
considerata esercizio illegale della pesca
nelle
medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e
di altri organismi acquatici con
materiale,
mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresi' considerata esercizio
illegale della pesca nelle acque
interne ogni
azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata
con modalita' vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati
dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati
acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati
rispetto al mare dalla linea
congiungente
i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
2. Nelle
acque interne e' vietato:
a) pescare,
detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di
cui sia vietata la cattura in qualunque
stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire,
uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo,
con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o
anestetiche nelle acque;
c) catturare
la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d)
utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi
di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e)
utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non
e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f)
utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per
lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti
vigenti.
3. Sono
inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli
animali storditi o uccisi in violazione dei divieti
di cui al comma 2.
4. Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di
cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresi' la sospensione della
licenza di pesca di
professione
per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni.
5. Salvo che
il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere
d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa
da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione
della licenza di pesca professionale
per tre mesi.
6. Per le
violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3,
gli agenti accertatori procedono
all'immediata
confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche'
al sequestro e alla confisca dei natanti
e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati
unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e'
reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate
e' data certificazione in apposito verbale.
7. Qualora
le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore
le commetta durante il periodo di sospensione
della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le
sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono
raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di
pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
8. Per le
violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale
competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per
ciascun capo
pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative
all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque.
Tale somma
e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
9. Ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle
acque interne, ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo
17 della legge 24 novembre Legge del
28/07/2016 n. 154 - 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale
competente.
10. Le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano
i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
11. Le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.