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BOZZA DI REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE
ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO (ZRS) DELLA PROVINCIA DI CHIETI.
Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca in tratti di fiumi o di specchi d'acqua in cui è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinati e sono previste specifiche modalità di prelievo.
La Giunta Provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno, individua i tratti a regolamento specifico, di seguito denominati ZRS, in cui si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.
ART.3Ai fini del presente regolamento le ZRS sono classificate in:
b) ZRS 2 – A PRELIEVO DETERMINATO
Le ZRS sono delimitate da apposite, specifiche e visibili tabelle.
ART.5
Nelle ZRS, salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento gli attrezzi e le tecniche consentite, sono quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia.
ART.6
La Giunta Provinciale, sulla base di proposte di gestione, supportate da documentazione scientifica, volte a preservare e a tutelare maggiormente il patrimonio ittiofaunistico, può operare rimodulazioni del periodo di pesca. Nelle ZRS istituite può essere vietato il transito e l'ingresso in acqua in qualunque modo, anche facendo uso di imbarcazioni, salvo per l'esercizio della pesca se non è specificamente vietato anche questo.
Possono esercitare l’attività di pesca nelle ZRS tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca in corso di validità e dello specifico tesserino segna catture rilasciato dalla Provincia:
a) è fatto obbligo ai pescatori di annotare sul tesserino stesso, con inchiostro indelebile, la data all’inizio della giornata di pesca, così da rendere chiaro il numero totale delle catture dei soli salmonidi eseguite per le ZRS 2 a prelievo determinato.b) sono esibite, in caso di controllo da parte del personale deputato, assieme alla licenza di pesca del titolare;
c) hanno carattere personale, cioè non ammettono il concorso alla pesca di altre persone oltre al titolare e non possono essere rilasciate in duplicato in caso di smarrimento;
d) vanno restituite alla Provincia di Chieti – Ufficio Pesca, o all’Associazione Ittica che ha provveduto al rilascio entro un mese dopo la loro scadenza al fine di consentire alla Provincia di Chieti efficaci azioni di monitoraggio.
ART.8
TRATTI NO KILL – ZONA A REGOLAMENTO SPECIFICATO 1:
Nelle “ZRS 1 – NO KILL” la pesca è consentita con una sola canna attrezzata con CODA DI TOPO (sistema a frusta) ed esclusivamente con l’utilizzo di max n. 2 mosche artificiali (galleggianti, sommerse e ninfe) su ami privi di ardiglione o con questo preventivamente schiacciato di misura massima pari a # 8.Sono proibiti quindi ami multipli di qualsiasi tipo, quali ancorette e simili
È vietato l’uso di piombi e/o galleggianti di qualunque tipo lungo la lenza (coda di topo e finale) ad eccezione dello strike indicator.
È altresì vietato l’uso dello STREAMER.
È vietato l’utilizzo e la detenzione di attrezzi atti a contenere il pescato (cestino portapesci e/o altri contenitori). È consentito esclusivamente l’uso del guadino a maglie strette.
Nelle “ZRS 1 – NO KILL” è fatto divieto di trattenere il pescato. Il pescatore ha l’obbligo di rimettere in acqua il pesce immediatamente dopo la cattura senza arrecargli danno e nel minor tempo possibile. La slamatura deve avvenire con mano bagnata, evitando di togliere il pesce dall’acqua e osservando tutte le necessarie cautele e precauzioni. Nell’impossibilità di liberare un pesce senza causargli grave danno, è fatto obbligo di tagliare la lenza e rimetterlo in acqua.
Non è ammesso portare al seguito pesce, anche se catturato in altro luogo.
ART. 9
TRATTI NO KILL – ZONA A REGOLAMENTO SPECIFICATO 2 - A PRELIEVO DETERMINATO:
1. Nelle “ZRS 2 – A PRELIEVO DETERMINATO” sono consentite le tecniche a mosca con coda di topo (max. n. 2 mosche/ninfe), moschera (max. n. 3 mosche/ninfe), spinning, al tocco, mediante l’utilizzo di una sola canna e di tutte le esche naturali ad eccezione della larva di mosca carnaia (bigattino), delle uova di salmone e delle pasture di qualsiasi genere o artificiali purché siano l’imitazione di insetti naturali.
2. È consentito l’uso di esche siliconiche.
3. È altresì vietato utilizzare qualsiasi imitazione di pesciolini.
4. Tutte le esche vanno tassativamente montate su ami privi di ardiglione o con questo schiacciato di misura massima pari a # 8.
Per la pesca spinning è consentito esclusivamente l’utilizzo di ancorette prive di ardiglione o con questo preventivamente schiacciato con ami di misura massima pari a # 8.
Nelle “ZRS 2 – A PRELIEVO DETERMINATO” è consentito trattenere un massimo di tre (3) trote giornaliere la cui misura minima non dovrà essere inferiore a cm 22, lunghezza misurata dall’apice della bocca alla estremità della pinna caudale. Una volta raggiunto il limite di prelievo, la pesca potrà continuare unicamente adottando il SISTEMA NO-KILL (obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo). Nell’impossibilità di liberare un pesce senza causargli grave danno, se sottomisura o perché raggiunto il limite di prelievo, è fatto obbligo di tagliare la lenza e rimetterlo in acqua. È vietato portare a seguito altre trote, oltre al numero consentito, anche se catturate in altro luogo.
ART.10
SANZIONI.
L’inosservanza del presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7-bis comma 1 del d. lgs. n.267/2000, secondo le modalità di cui alla legge n.689/1981.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento saranno utilizzati per il finanziamento dei progetti e delle attività ivi previste.