PESCARE IN ABRUZZO
ART. 4 DELLA L.R. N°20 DEL 27/04/23017
La
pesca in Abruzzo, può essere praticata da coloro che hanno effettuato il
versamento della tassa di concessione regionale, e che sono titolari di idoneo
attestato conseguito a seguito di formazione, art. 20, comma 13, della L.R.
28/2017.
Il
pescatore, inoltre, deve essere in possesso del tesserino segna cattura art. 20 - comma 6, valido sull'intero
territorio regionale.
ATTENZIONE: Non sono tenuti alla frequenza del corso di
formazione, di cui al comma 3, dell'art. 20, i titolari della licenza
di pesca in corso di validità fino alla scadenza della stessa.
Chi ha la vecchia licenza di pesca (libretto azzurro), il corso di formazione deve farlo al termine della sua scadenza dei sei anni.
Chi ha la vecchia licenza di pesca (libretto azzurro), il corso di formazione deve farlo al termine della sua scadenza dei sei anni.
Esempio
pratico: Il pescatore Mario Rossi, ha conseguito la licenza di pesca in data 01
marzo 2015. La scadenza naturale dei sei anni è il 1° marzo 2021.
Il
sig. Rossi sarà obbligato a fare il corso, dal 01 marzo 2021, non prima.
Dunque
attenzione, esercitare la pesca senza aver effettuato il corso alla
scadenza della vecchia licenza, comporta una sanzione da € 200,00 a € 2.000,00.
I
corsi si svolgeranno a partire dalla data del 27 ottobre 2018, come indicato
nel calendario ittico 2018 (ancora in corso di approvazione).
Vecchia licenza di pesca regionale ante 2016 |
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