RICONSEGNA
TESSERINO SEGNA CATTURA
ENTRO E NON
OLTRE IL 30 GEN.2013.
AI
SENSI DELL’ART. 5 - COMMA 7 - DEL DLC N°03 DEL 31/01/2012
LA
MANCATA RESTITUZIONE DEL TESSERINO SEGNA CATTURA, PRESSO IL PUNTO DI
DISTRIBUZIONE, COMPORTA IL MANCATO RILASCIO DEL NUOVO TESSERINO STAGIONE ITTICA “ANNO 2013”.
L’inosservanza
di tale obbligatorietà può indurre l’’Amministrazione Provinciale di Chieti ad
effettuare successivi controlli in merito e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7-bis comma
1- del D. Lgs. n.267/2000, secondo le modalità di cui alla legge n.689/1981.
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