DENUNCIATO GESTORE IMPIANTO DEPURAZIONE NEL PARCO NAZIONALE D'ASPROMONTE
Le acque reflue urbane scaricate sul
suolo superavano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle del Testo
Unico Ambientale
Coordinamento Territoriale
Ambiente Aspromonte
Reggio Calabria, 18 giugno
2014 - Il gestore dell'impianto di depurazione del comune di Roccaforte del
Greco (RC) è stato deferito all'Autorità Giudiziaria perché le acque reflue
urbane scaricate sul suolo superavano i valori limite di emissione fissati
nelle tabelle del Testo Unico Ambientale.
A seguito dell'accertamento del Comando Stazione di Bagaladi (RC) del Corpo forestale dello Stato, la Provincia di Reggio Calabria Settore Ambiente ha diffidato l'amministrazione comunale al ripristino dei limiti consentiti dello scarico.
A seguito dell'accertamento del Comando Stazione di Bagaladi (RC) del Corpo forestale dello Stato, la Provincia di Reggio Calabria Settore Ambiente ha diffidato l'amministrazione comunale al ripristino dei limiti consentiti dello scarico.
L'ARPACAL di Reggio Calabria
che ha effettuato i prelievi al fine di stabilire i parametri di emissione
delle acque, ha prontamente inviato la documentazione relativa ad un
prelievo effettuato 15 giorni prima, dal quale le acque risultavano non
conformi per i parametri "BOD5" "Azoto ammoniacale ed
Escherichia coli" ai valori limite di emissione previsti dal Regolamento
degli scarichi della Provincia di Reggio Calabria. Alla luce di ciò si è provveduto
a convocare sia il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Roccaforte del
Greco sia il titolare della gestione dell'Impianto di depurazione che
sostenevano che i prelievi dell'ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria), erano stati effettuati dopo un periodo di
pioggia che aveva determinato l'ingresso nell'impianto di una notevole quantità
di acqua piovana, con conseguente sfasamento del ciclo depurativo e alterazione
dei valori delle analisi.
Si evidenzia però che, come da sentenza della Cassazione Penale - Sezione III dell'8 aprile 1999 n. 18772, lo scarico causato da un temporale non può dirsi conseguenza di un caso fortuito poichè il fenomeno atmosferico risulta essere prevedibile e non esclude, quindi, la responsabilità penale per il superamento dei limiti tabellari.
Si evidenzia però che, come da sentenza della Cassazione Penale - Sezione III dell'8 aprile 1999 n. 18772, lo scarico causato da un temporale non può dirsi conseguenza di un caso fortuito poichè il fenomeno atmosferico risulta essere prevedibile e non esclude, quindi, la responsabilità penale per il superamento dei limiti tabellari.
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